SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO EX ART. 20 L. 44/99, UN ALTRO SPLENDIDO SUCCESSO OTTENUTO DALLA “SOS ILLECITI BANCARI”, IN TUTELA DI IMPRENDITORE SANNITA E RELATIVI FIDEIUSSORI.

La storia in breve

In gennaio 2018, il richiamato imprenditore, insieme ai relativi fideiussori (dopo un risveglio traumatico da un lungo sogno che li vedeva vittime di diversi “Atti di Pignoramento Immobiliare” relativi alle proprie abitazioni), si rivolgono alla SOS ILLECITI BANCARI, al fine di verificare e far verificare tutti i rapporti intrattenuti con l’istituto di credito pignorante, cercando, per quanto possibile, di tramare al contrario la matassa.

Ebbene, in recupero del tempo invano trascorso, tempestivamente, vennero verificati da esperto studio nazionale di contenziosi bancari, tutti i rapporti intrattenuti con l’istituto di credito oggetto delle procedure forzate, riguardanti i pignoramenti immobiliari.

IL RISULTATO DELLE ANALISI

A stretto giro, un competente studio, rimette “Relazioni Anti-Usura”, esperite per ogni singolo rapporto ed attestanti sbalorditive e inoppugnabili conclusioni. Queste relazioni, hanno mostrato altissime poste creditorie in favore dell’imprenditore correntista, oltre al gravissimo reato di USURA di cui all’art. 644 c.p.p.. Come conseguenza, vi è stato l’azzeramento di “TUTTE” le poste creditorie vantate dalla banca, frutto di strane condotte illecite emerse dagli elaborati peritali, con l’aggravante, di averle pretese anche in maniera coatta, mediante ingiusti ed oggi “illegittimi”: ATTI DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE.

In marzo 2018, l’imprenditore, vessato in uno con i rispettivi fideiussori, si dà forza esponendo il caso presso la competente Procura della Repubblica di Benevento, chiedendo di fare luce sulla strana quanto incredibile vicenda, emersa, solo dopo il controllo approfondito dei rapporti intrattenuti con la discutibile banca.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI EX ART. 20 DELLA LEGGE 44/99

Per l’effetto, atteso l’incardinamento del procedimento penale, con il quale si attestava che gli esponenti/denuncianti, risultavano essere (Parti Offese) contro l’istituto di credito approfittante, si procedette a fare istanza di tutela e difesa, presso la Procura della Repubblica e locale Prefettura, per l’accesso al Fondo di Solidarietà Antiracket ed Anti-Usura, con specifica richiesta della relativa : SOSPENSIONE DEI TERMINI EX ART. 20 DELLA LEGGE 44/99.

Successivamente, in data 29.10.2018, il Sostituto Procuratore della Repubblica competente, reputando sussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 644 c.p. “USURA”  ed alla Legge 108\96, ha ritenuto di dare seguito alla richiesta di concessione dei benefici dei termini di scadenza di cui alla Legge 44\99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 [Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento].

Come conseguenza, è stata disposta la trasmissione del provvedimento alla locale Prefettura ed al Presidente della Sezione Civile presso il Tribunale di Benevento per il suo tempestivo (inserimento/blocco), nei procedimenti di “esecuzione ivi pendenti”.

Anche questa volta, in pochi mesi, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziali e stragiudiziali – “una prima importante parte della Giustizia è stata resa” – grazie all’intervento altamente professionale della SOS ILLECITI BANCARI.

Clicca qui per visionare la sospensione: Ulteriore sospensione dei Termini ex art. 20 L. 44/99

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
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