SOSPESA L’ESECUZIONE, PROMOSSA DA BANCA, DEL “QUINTO DELLO STIPENDIO” ALLA MOGLIE DI UN IMPRENDITORE.

IL FATTO IN BREVE

Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura esecutive mobiliare , in ottemperanza del Provvedimento Favorevole di  “Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99”, emesso in data 14.04.2021 con Rettifica ed Integrazione del 23.04.2021, dal procedente Pubblico Ministero, seguito  richiesta con giuste istanze curate dalla SOS ILLECITI BANCARI.

LA STORIA DELLA VICENDA

Nel settembre 2020, la società in questione, assistita dalla SOS ILLECITI BANCARI,  seguito verifica  dei rapporti intrattenuti con noto istituto di credito nazionale e delle relative fideiussioni prestate, risultati alla verifica entrambi in usura, procedendo all’esposto. Di seguito, poi, in prima istanza datata 20.03.2021, si avanza richiesta di accesso ai benefici di cui alla L. 108/96 e dei provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive come previsto dall’ Art. 20 della L. 44/99. Come detto, il procedente P.M. rigetta la richiesta in data 23.03.2021, causa della mancanza di informazioni circa l’esito degli accertamenti disposti. In data 09.04.2021, la SOS ILLECITI BANCARI in rappresentanza delle parti offese, impugna il parere del PM con giurisprudenza di Cassazione a SS.UU. ed il Tribunale delle leggi (Corte Costituzionale), per giusti acclarati motivi. In data 14.04.2021 e 23.04.2021 con ulteriore Rettifica e Integrazione, il procedente sostituto procuratore della nominata Procura di Foggia, procede, emettendo il provvedimento di sospensione dei termini di cui all’art. 20 della legge 44/99, bloccando tutte le procedure esecutive a carico delle esponenti fideiussori parti offese. Il G.E. in data 16.04.2021, prendendo atto del provvedimento, emette a sua volta la sospensione definitiva delle pendenti esecuzioni immobiliari ed in data 15.09.2021 ulteriore G.E. sospende l’esecuzione mobiliare sempre in applicazione del provvedimento rilasciato dalla competente Procura della Repubblica, riferita al quinto dello stipendio della esponente fideiussore che da ben  7 anni si vedeva prelevare da noto istituto di credito nazionale la somma di € 400,00 mensile dallo stipendio (unica fonte di reddito della famiglia), come detto, solo nella qualità di fideiussore dell’azienda del marito. La quale azienda, guarda caso, era capitalizzata per ben 15 volte il mutuo concesso alla società, oggi al vaglio delle autorità giudiziarie. Tuttavia, come in appresso meglio si chiarirà, la presunta indagata usuraia banca, colpisce negli affetti creando veri problemi familiari e non nella sostanza.

L’IMPORTANZA DI QUESTA SOSPENSIONE

La vicenda è di notevole importanza perché l’istituto di credito sta procedendo con vendite forzate e pignoramenti del quinto dello stipendio,  di valore pari a circa quindici volte l’ammontare del PRESUNTO debito residuo che la società aveva in sospeso come da esclusive richieste usuraie della banca. Tutto ciò, si stava mettendo in atto già dal 2010 con il fallimento della società. Quest’ultima era capitalizzata con immobili di proprietà, per circa 5 volte il presunto debito proveniente da mutuo / fideiussioni, che alla prima verifica di perizie econometriche, sono risultate altamente USURAIE già alla stipula, con particolare riferimento alle garanzie prestate. Ma vi è  più. La banca in esame, non si è accontentata di vendere i beni della società che già coprivano di gran lunga il debito presunto, infatti, ha con estrema ferocia attaccato anche tutti i fideiussori per un valore 15 volte l’illecito credito, attivando, di conseguenza, condotte penalmente rilevanti di cui all’art. 644 c.p., per la netta sproporzione tra prestazione e controprestazione, così come sancito da giurisprudenza di Cassazione penale con la sentenza n. 45982/2017. Questo caso dimostra, ancora una volta, come il potere degli istituti finanziari, cavalcando l’onda della crisi in cui numerose aziende gravitano ai nostri giorni, possa in breve tempo annientare quanto di meglio e con fatica i cittadini hanno costruito nel corso di anni di duro lavoro. È assolutamente fondamentale, quindi, come da prassi della SOS ILLECITI BANCARI, che tali casi siano seguiti da persone/organizzazioni che guidino la procedura con onestà e professionalità riportando la discussione su argomentazioni oggettive che restituiscano la giusta dignità ai cittadini ed alle aziende in difficoltà.

L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE

Tali importanti risultati vanno divulgati in ambito nazionale, regionale e locale, soprattutto nelle aree ad alto tasso criminoso, allo scopo principale di tutelare i vessati ed i denuncianti che vanno spronati sempre di più al fine di rivolgersi alle competenti sedi di giustizia, in tutele delle proprie ragioni, così come previsto dalla attenta Corte Costituzionale nella sentenza 192/2014 che così annuncia a tal riguardo a pagina 27 : Omissis…. Si ricorda, al riguardo, che – come aveva già notato Cass. 1496 del 2007 e come ha ribadito più di recente Cass. 7740 del 2016 – l’intera normativa ex art. 20 L. 44 del 1999 mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all’erogazione di provvidenze, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare in pejus le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonché a seguito di atti messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio …Omissis (Corte Costituzionale Sentenza n. 192/2014)

Tale novella, come tante altre di ugual importanza, sono state inserite dal legislatore con la legge 3 del 2012, integrata, poi,  con ulteriori significative modifiche alla normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, approvate dall’art. 38-bis d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge in data 01 dicembre 2018 n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018, con il quale l’intento principale del legislatore risiede nel fatto di “scongiurare atti estremi” da parte dei vessati cittadini che si trovino in tali circostanze, succubi, il più delle volte, di illecite aggressioni verbali di rientro, da parte di usurai istituti di credito.

Clicca questo link per visualizzare la disposizione del Giudice delle esecuzioni immobiliari:

Sospensione giudice esecuzioni immobiliari

Clicca questo link per visualizzare la disposizione del Giudice delle esecuzioni mobiliari:

Sospensione giudice esecuzioni mobiliari

oppure clicca questo link per visualizzare il decreto di Sospensione dei Termini ex Art. 20 L. 44-99:

Sospensione dei termini

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
pec: orazio.marchetti@pec.it
website: www.sosillecitibancari.com
Facebook: @OrazioSOSIllecitiBancari

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