USURA BANCARIA: P.P. 5925\08 TRIBUNALE PENALE DI BENEVENTO UDIENZA DIBATTIMENTALE DEL 15/02/2017: CHIARIMENTO ARTICOLO OTTOPAGINE DEL 16/02/2017

Per correttezza d’informazione, è doveroso precisare ai lettori cittadini quanto non detto dal giornalista ed emerso in udienza con la deposizione dell’imprenditore. In ordine, alla differenza sostanziale tra il procedimento attuale per cui ricorreva l’udienza e la sentenza n. 8\2015 del GUP Dr.ssa Gelsomina Palmieri.

LA DEPOSIZIONE DELL’IMPRENDITORE IN UDIENZA NON CHIARITA NELL’ARTICOLO

Dalla deposizione dell’imprenditore Orazio Marchetti, in risposta alle domande del PM, Collegio Giudicante, difese e l’avv. di parte civile Andrea de Longis senior, inerenti alla ricostruzione dei fatti e circostanze, sono emersi oltre al reato di usura, ulteriori condotte illecite censurabili di gravità superiore all’usura bancaria non menzionate nell’articolo di OTTOPAGINE, omettendo la corretta informazione.

SENTENZA 8/2015 GUP DR.SSA GELSOMINA PALMIERI

In tale sentenza, sono stati assolti i direttori di filiale e di area. Cosa ben diversa è il procedimento attuale nel quale sono oggetto di giudizio sempre gli stessi istituti di credito con diversi imputati – DIRETTORI GENERALI, DI SETTORE E PRESIDENTI – chiamati in giudizio dal GIP Dr. Flavio Cusani in data 19/03/2014: ai fini di individuare le persone che nell’ambito delle banche BPA e BPN hanno rivestito le posizioni di vertici. In rispetto a quanto chiarito e sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 46669\12. In buona sostanza, la Massima Magistratura definisce con estrema chiarezza i responsabili del DELITTO DI USURA BANCARIA: direttori generali, di settore ed i relativi presidenti in carica aventi funzioni.

Essendo affidati a quest’ultimi la determinazione dei tassi di interesse e, più in generale delle condizioni applicate alla clientela Cass. Penale 46669\12 pagina 22.

Tali sostanziali informazioni, non sono state pubblicate nell’articolo, omettendo la corretta informazione.

CASSAZIONE PENALE 46669\12, ALCUNI ULTERIORI CHIARIMENTI

E’ attribuibile ai presidenti degli istituiti bancari e relativi consigli di amministrazione una c.d. “posizione di garanzia”, in quanto la formale rappresentanza dell’istituto bancario, se non accompagnata da poteri di decisioni o gestione operativa, appare priva di significato nell’ottica della tutela di interessi che ricevono protezione penale.

Si deve quindi affermare che i presidenti delle banche, quali persone fisiche, siano garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere operativa una posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa capo all’ente, centro d’imputazione dell’attività di erogazione del credito nell’ambito del quale ben può essere ravvisata la violazione del precetto penale in capo ai predetti organi Cass. Penale 46669\12 pagina 21.

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