Usura Bancaria: il GIP, con provvedimento esemplare in punto di diritto, accoglie in toto tutte le motivazioni formulate dalle parti offese in atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, seguite dalla SOS ILLECITI BANCARI

IN BREVE SINTESI

Provvedimento GIP Tribunale Penale di Grosseto rispettoso della norma a cui uniformarsi.

Il GIP non condivide le poco attendibili motivazioni espresse nel merito dal PM nella richiesta di archiviazione, così come si legge in motivazioni del provvedimento allegato, ordinandogli l’individuazione dei soggetti responsabili “Presidente avente carica, Direttore Commerciale e Responsabile di Settore”, come previsto dalla Cass. Pen. 46669\11, provvedendo alla loro iscrizione nel registro notizie di reato, restituendogli gli atti per ulteriore corso.

Tutto come fortemente sviscerato dalle parti offese in atto di opposizione art. 410 c.p.p., in rispetto delle norme e giurisprudenza di Cassazione, come detto, seguite dalla SOS ILLECITI BANCARI.

IL FATTO

La Procura aveva proposto per la seconda volta la richiesta di archiviazione, nonostante il consulente di fiducia del PM accertava il reato di usura oggettiva, risultati oltre i limiti legislativamente consentiti, quindi abusivi. Il PM, poi, riteneva che non vi fosse il reato soggettivo / dolo. Quest’ultima richiesta di archiviazione del PM, opposta dalle parti offesi davanti al GIP, con l’ausilio e competenza della SOS ILLECITI BANCARI, sostenendo fortemente nell’atto di opposizione, che la soggettività / dolo è un problema del DIBATTIMENTO non certo della Procura e tantomeno dell’ufficio GIP, essendogli inibito.

Ciò è stato chiarito anche dalla Massima Magistratura penale con sentenza n. 42764 del 23/10/2015, come in atto di opposizione prudenzialmente sostenuto dalle parti offese con l’ausilio della SOS ILLECITI BANCARI e fortemente ricordato dal GIP di Grosseto al PM nel provvedimento in allegato del 4.03.2022. Ovvero tale principio di giurisprudenza di Cassazione, viene plasticamente espresso anche nel provvedimento del nominato Gip del 04.03.2022, con il quale a pagina 1 righe 8,9 e 10 dal basso verso l’alto, in punto di diritto così ricorda: ….omissis…Peraltro, non si deve dimenticare che in questa sede non è consentito fare applicazioni della regola ex art. 530, comma 2 c.p.p., in chiave prognostica, al fine di valutare se esercitare o meno l’azione penale ….omissis. Oltre alla individuazione dei soggetti responsabili”, facenti capo in materia bancaria: al “Presidente avente carica, Direttore commerciale e Responsabile di settore” (Cass. 46669/11).

Alla luce delle fondate eccezioni rappresentate in opposizione, il GIP disattende la richiesta, ordinando e disponendo al PM, previa individuazione dei soggetti indicati, di provvedere alla loro iscrizione nel registro notizie di reato;

È sommessamente doveroso fare i più autorevoli complimenti al firmatario GIP, che con il suo indiscusso approfondimento / studio del fascicolo oltre che della convincente opposizione ex art. 410 c.p.p. nella quale sono state accolte tutte le domande delle parti offese, rigettando completamente la franante richiesta del PM, emettendo un qualificato provvedimento totalmente in punto di diritto e giurisprudenza di Cassazione, al quale una buona parte dei Magistrati si dovrebbero uniformare per chiara ed inoppugnabile applicazione normativa.

Clicca qui per visualizzare il testo del provvedimento: Provv. GIP Trib. di Grosseto osc.

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
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