USURA BANCARIA: LA PROCURA RICHIEDE DISPORSI ARCHIVIAZIONE IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI RIGETTA, DISPONENDO L’IMPUTAZIONE COATTA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI NOTA BANCA.

Con sommo piacere, la SOS ILLECITI BANCARI cura, registra e pubblica una ulteriore vittoria presso il Tribunale Penale di Benevento.

LA STORIA

Piccolo imprenditore artigiano, residente in provincia di Benevento a pochi passi dal territorio avellinese, nel dicembre del 2017, riceve notifica dalla nominata Procura, di una Richiesta di Archiviazione relativa alla denuncia penale depositata qualche anno prima. Riguardante un mutuo ipotecario affetto da USURA di cui all’art. 644 c.p. come da elaborato di consulente tecnico di parte, ovverossia, per aver superato il tasso soglia legislativamente previsto per detti casi.

Dopo essersi rivolto alla SOS ILLECITI BANCARI, si procedette tempestivamente alla richiamata notifica che fu depositata nei termini di opposizione (ex art. 410 c.p.p.) con argomentazioni e motivazioni molto solide, in merito a soggettività/dolo. Queste ultime motivazioni, in senso contrario, sono state fortemente sostenute dal PM nelle due Richieste di Archiviazione.

A seguito di ciò, il Giudice per le indagini preliminari, esaminata la la richiesta della Procura e l’opposizione della parte offesa, fissa l’udienza in Camera di Consiglio per il giorno 16.11.2018.

LA DECISIONE DEL GIP

In detta Camera di Consiglio, le difese rappresentano le loro ragioni ed il Giudice per le Indagini Preliminari riserva la propria decisione.

In data 22.11.18 (depositata il 23.11.18), il GIP, a scioglimento della riserva formulata con l’esito della Camera di Consiglio, annuncia un brillante provvedimento in favore della parte offesa, in onore di giustizia ed in linea con la più pregevole e autorevole dottrina. Tale provvedimento, emesso esclusivamente in punta di diritto, sfata ed annulla, le opinioni personali di una piccola parte della Magistratura decidente.

Nel caso di specie, la pubblica accusa omette l’art. 112 della costituzione che così recita: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

A ciò si aggiunga che i delegati di indagine utilizzati dalla Procura, esperti in materia di usura bancaria, rilevano e depositano al PM procedente, per ben due volte, il reato di USURA di cui all’art. 644 c.p.

L’IMPUTAZIONE COATTA

…..omissis…. esaminati gli atti, rilevato che la richiesta di archiviazione formulata dal PM non può essere accolta, dovendosi dall’incarto processuale ritenere, al contrario, compiutamente integrata l’ipotesi di reato contestata – art. 644 c.p.- non potendosi in via preliminare ed aprioristica escludere l’esistenza dell’elemento psicologico, che solo in sede di vaglio dibattimentale potrà trovare la sua naturale sede di valutazione, stante l’evidenziato superamento del tasso soglia e dunque la concreta configurazione del reato di usura (cfr. esito CTU in atti)…………………..PQM………………………….letto l’art. 409 comma 5 cpp……………………….dispone……………….la formulazione dell’imputazione nei confronti degli odierni indagati per l’ipotesi di reato sopra evidenziato – art. 644 c.p. – entro dieci giorni dalla ricezione degli atti……………………..omissis……

ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE DALLA “SOS ILLECITI BANCARI” IN OTTOBRE 2017, PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BENEVENTO.

Invero, la solita canzoncina di numerose pubbliche accuse (mancanza di soggettività, dolo, volontà ed altro), nel caso che ci occupa non ha retto, sconfessando un ulteriore ed irreparabile danno alla parte offesa, sottoposta, attualmente anche da esecuzione immobiliare della propria casa, da parte della stessa banca mandata a giudizio.

Nella fattispecie va detto che, tutti i Magistrati penali addetti alla fase preliminare del Tribunale di Benevento, in ottobre 2017, furono investiti da una informativa a titolo di cortesia, depositata e sottoscritta dalla SOS ILLECITI BANCARI, tesa alla sensibilizzazione dei PM, GIP/GUP, sulla “soggettività/dolo” in materia di “Usura Bancaria”, in tutela del denunciante e dell’uniformità tra Tribunali Penali.

In buona sostanza, come ben chiarito nell’informativa depositata, il “DOLO” resta argomento esclusivo del dibattimento, non certo della fase preliminare, come viene molto spesso eccepito in maniera irragionevole, impropria e senza alcun fondamento logico / giuridico, dai procedenti Magistrati di una parte dei Tribunali, con evidenti problemi di cecità, in spregio alla chiara e consolidata giurisprudenza oltre che alla Massima Magistratura  e Tribunali territoriali che sono fin troppo chiari sul punto: soggettività, dolo, volontarietà e coscienza sono argomenti esclusivi del dibattimento. Cassazione Penale Sez. II N. 42764\15 del 23.10.2015, ii) Tribunale Penale di Verona Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, p.p. N. 49/2016(PM) R.G. Notizie Reato – N. 640/2017 R.G. GIP / GUP: Dr.ssa Giuliana Frangiosi, iii) Sentenza N.1052/2017 Tribunale di Potenza, Presidente Estensore: Dr. Rosario Baglioni.

CONSIDERAZIONI

Tutti i risultati positivi raggiunti nella specifica materia, sia in sede civile che penale, sono senz’altro tasselli importanti a scardinare il malaffare dei poteri forti nonché precedente a cui uniformarsi, in tutela del cittadino vessato. Tutto ciò è possibile solo se vi è seria, corretta e chiara divulgazione di tutto. Motivo per il quale, si rendono disponibili tali traguardi/notizie.

PUBBLICAZIONE GIORNALISTICA

Ottopagine Benevento Cronaca del 29/11/2018

https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/170762/usura-bancaria-il-gip-ordina-due-imputazioni-coatte.shtml

 

Nel caso in cui vorreste avere più approfondite notizie in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

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Clicca qui per visionare il provvedimento del GIP: Imputazione Coatta, fissazione udienza e Richiesta Archiviazione

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SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
pec: orazio.marchetti@pec.it
website: www.sosillecitibancari.com
Facebook: @OrazioSOSIllecitiBancari

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