USURA BANCARIA: MAGISTRATI PREPARATI E NON SEMPLICI IMPIEGATI

CI SI RIFERISCE

Alla recente sentenza N. 5795\16 del Trib. di Torino VI Sezione Civile, Giudice estensore Dr.ssa Cecilia Marino, dal quale emergono due importantissimi chiarimenti destinati a formare giurisprudenza a cui uniformarsi.

mutuo-usarario1-e1450362249443

  1. LA NON ESIBIZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI RELATIVI AL RILEVAMENTO DEL TASSO SOGLIA

omissis ….Mancata produzione, da parte degli opponenti, dei Decreti Ministeriali aventi ad oggetto la rivelazione dei tassi soglia.  La produzione in causa di detti decreti da parte  del correntista non è necessaria in quanto trattasi di siti normativi che integrano la legge penale. Omissis pagina 2 sentenza 5795\16 Trib. di Torino VI sezione Civile

Stesso principio fu adottato anche dal Tribunale di Lecce in dicembre 2015 nel sottostante ordine.

Vi sono delle sentenze che nell’esaminare le questioni trattate spaziano in maniera tanto completa e profonda da costituire dei mini compendi. Una di queste è la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 5896 del 15 dicembre 2015, che passa dalla trattazione delle competenze bancarie nell’apercredito, all’usura con grande compiutezza, per esaminare anche la questione processuale della cessione del credito e per finire con l’onere probatorio della produzione dei D.M. usura.

Il provvedimento in commento fa da apripista, nella giurisprudenza di merito, per la corretta applicazione dei dogmi della completezza e dell’autosufficienza dell’ordinamento giuridico e della esaustività del sapere del giudice (iura novit curia) che impongono al giudice di conoscere i D.M. usura a prescindere dall’avvenuta produzione in giudizio da parte del cliente della banca.

consulenzatecnica

  1. LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA IN MANCANZA DI CONCILIAZIONE SEGUITO ESITO CTU

omissis ….Quando alla domanda ex art. 96 c.p.c., la domanda può essere accolta in quanto la soc. UNICREDIT dopo l’espletamento CTU non si è resa disponibile ad alcuna conciliazione, nonostante l’esito della causa. Parte UNICREDIT deve quindi essere condannata per tale ragione a pagare agli opponenti in via equitativa l’importo di € 30.000,00. Omissis pagina 2 sentenza 5795\16 Trib. di Torino VI sezione Civile…….Si ricorda, la pretesa illecita della banca era pari ad € 91.000,00 contro il credito correntista – come da ctu – pari ad € 124.000,00.

Tali importanti veritiere e coraggiose pronunce da parte di un Magistrato preparato, vanno sostenute fortemente nei palazzi di giustizia da parte degli addetti ai lavori: avvocati, consulenti, giudicanti, pubbliche accuse, ufficio GIP e GUP in rispetto della legalità e dei tanti cittadini vessati.

Tanto è più pregnante se si considera la particolarità della materia che impone una preparazione di merito superiore alla normalità, ma soprattutto il coraggio di combattere i poteri forti che, spregiudicatamente, operano nella illegalità  per far prolificare i propri guadagni in danno dei cittadini e della povera gente che il più delle volte, non avendo armi di difesa ed esasperata dalle continue pretese, è indotta ad inevitabili follie.

La divulgazione di questi importanti messaggi è tesa al ripristino e rispetto della legalità, ma soprattutto per evitare e scongiurare ……inevitabili follie.

Vedi la sentenza cliccando qui

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code