Art. 20 comma 4 legge 44/99: sospesa l’esecutività di altre 2 procedure

Giudici dell’esecuzione, in prima istanza,

rigettano l’applicazione del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 legge 44/99, emesso e notificato agli stessi dal PM della Procura di Grosseto, per mancato approfondimento della norma, inoppugnabilmente spiegata e rappresentata ai due giudicanti in punto di diritto, giurisprudenza di Cassazione, SS.UU. e Corte Costituzionale. Viene cancellata in questa maniera ogni qualsivoglia incertezza, come si legge nei loro provvedimenti di applicazione della trasmessa notifica di sospensione del PM.

Clicca qui per scaricare il provvedimento: Sospesa esecutività della procedura esecutiva RGE XXX/2017

Clicca qui per scaricare il provvedimento: Sospesa esecutività della procedura esecutiva RGE XXX/2018

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
pec: orazio.marchetti@pec.it
website: www.sosillecitibancari.com
Facebook: @OrazioSOSIllecitiBancari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code