Giudici dell’esecuzione, in prima istanza,
rigettano l’applicazione del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 legge 44/99, emesso e notificato agli stessi dal PM della Procura di Grosseto, per mancato approfondimento della norma, inoppugnabilmente spiegata e rappresentata ai due giudicanti in punto di diritto, giurisprudenza di Cassazione, SS.UU. e Corte Costituzionale. Viene cancellata in questa maniera ogni qualsivoglia incertezza, come si legge nei loro provvedimenti di applicazione della trasmessa notifica di sospensione del PM.
Clicca qui per scaricare il provvedimento: Sospesa esecutività della procedura esecutiva RGE XXX/2017
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