USURA BANCARIA: SOSPESE (6) SEI PROCEDURE ESECUTIVE AD UN CITTADINO VESSATO, IN APPLICAZIONE DELLA TUTELA DI CUI ALLA “SOSPENSIONE DEI TERMINI EX ART. 20 LEGGE 44/99”.

IL FATTO IN BREVE

Il Pubblico Ministero delegato, in ordine ad un procedimento penale in materia di usura bancaria, emette in data 14.03.2022, 17.03.2022 e 30.03.2022 – Provvedimenti Favorevoli di  “Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99” , riferiti a diverse procedure esecutive iscritte presso i – Tribunali di Grosseto ed Arezzo – seguito richiesta con giuste istanze curate dalla SOS ILLECITI BANCARI, in favore di coniugi fideiussori, soci e rappresentanti legali di una piccola azienda di famiglia. Tali provvedimenti, in rispetto della norma, sono inviati tempestivamente dal P.M. ai Presidenti dei Tribunali e Giudici dell’Esecuzione competenti, come da informative ricevute dalle rispettive Prefetture, affinché sospendano per anni due tutte le procedute esecutive pendenti a carico delle parti offese e società da loro garantite.

Di seguito a ciò, sono state sospese tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari in capo alle parti offese ed alla società rappresentata, di cui le più importanti nel conteso familiare risultano essere le seguenti:

  • in data 15.03.2022, il G.E. di Grosseto in ottemperanza del primo provvedimento di sospensione emesso dalla Procura di Grosseto, sospende l’esecuzione per anni 2 della prima procedura riferito all’appartamento occupato dalla figlia, con esperimento di vendita fissato in data 16.03.2022. Ovverossia il giorno prima della vendita;
  • in data 15.04.2022, il G.E. di Grosseto in ottemperanza al secondo provvedimento di sospensione emesso dalla Procura di Grosseto, sospende l’esecuzione per anni 2 di altra procedura;
  • in data 13.07.2022il G. E. di Arezzo dopo diversi chiarimenti durati circa 3 mesi, sospende l’esecuzione in ottemperanza del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 legge 44/99, emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto.
  • in data 16.07.2022, ulteriore G. E. di Arezzo dopo diversi chiarimenti anche in questo caso durati circa 3 mesi, sospende l’esecuzione in ottemperanza del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 legge 44/99, emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto.

LA STORIA DELLA VICENDA

Le parti offese in questione, seguite dalla SOS ILLECITI BANCARI, in prima istanza avanzata l’8.06.2021 facevano richiesta di accesso ai benefici di cui alla L. 108/96 e dei provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive come previsto dall’ art. 20 della L. 44/99. In pronta inaspettata risposta, il procedente P.M. rigetta la richiesta in data 05.07.2021 con le seguenti motivazioni: all’esito delle indagini esperite non è possibile rivenire nei fatti esposti una ipotesi rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 644 c.p. , depositando all’Ufficio GIP anche la Richiesta di Archiviazione del medesimo procedimento penale. Tale Richiesta di Archiviazione, nei termini previsti, viene opposta dalle parti offese con specifico atto, spiegante motivate argomentazioni in punto di diritto e giurisprudenza di Cassazione. Di talché a scioglimento di riserva, il designato GIP, in data 04.03.2022, rimette gli atti alla Procura riconoscendo in toto tutte le contrapposte fondate ragioni delle parti offese, ordinando al PM, di iscrivere nel registro degli indagati le persone responsabili del reato di usura bancaria della incriminata banca; il tutto in ottemperanza della norma, espressa con estrema inoppugnabile chiarezza dal preparato Magistrato nel proprio provvedimento di rigetto alla franante Richiesta di Archiviazione (azione meritevole di codesta giusta pubblicazione). Ritenendo oltremodo opportuno allegare copia in rispetto di giustizia a cui uniformarsi. A seguito di ciò, In data 7.03.2022 la SOS ILLECITI BANCARI, forte del provvedimento emesso dal GIP, ripropone al P.M. ulteriore istanza di sospensione dei termini ex art. 20 legge 44/99. Sommessamente accettata con provvedimenti favorevoli del 14.03.2022, 17.03.2022 e 30.03.2022, trasmettendolo per competenza, anche ai G.E. competenti del Tribunale di Grosseto ed Arezzo,– poche ore prima della fissata vendita del 16.03.2022 (Trib. di Grosseto) – riferita, come detto, all’ appartamento occupato dalla figlia ed in data 17.03.2022 in ottemperanza del secondo provvedimento di sospensione emesso dalla Procura di Grosseto, i Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Arezzo sospendevano ulteriori procedure esecutive con provvisorio provvedimento del 16.03.2022, in attesa del definitivo tuttora in itinere. Con esperimento di vendita fissato per la stessa data (17.03.2022), riferita alla propria casa paterna di proprietà, occupata dai genitori denuncianti e parti offese.

Clicca qui per scaricare il documento: Sospensioni dei Termini ex art. 20 L.44-99, rilasciata dalla Procura della Repubblica di Grosseto

Clicca qui per scaricare il documento: Applicazione del Provvedimento di Sospensione della Procura, da parte del G.E. di Grosseto

Clicca qui per scaricare il documento: Applicazione del Provvedimento di Sospensione della Procura, da parte di ulteriore G.E. di Grosseto

Clicca qui per scaricare il provvedimento: Applicazione del Provvedimento di Sospensione della Procura, da parte del G.E. di Arezzo

Clicca qui per scaricare il provvedimento: Applicazione del Provvedimento di Sospensione della Procura, da parte di ulteriore G.E. di Arezzo

Clicca qui per scaricare il documento: Provvedimento GIP del Tribunale di Grosseto del 4.03.22

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
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