DALLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO VERSO TERZI DI INGENTI SOMME (TRA EMOLUMENTI E TFR) ALLA POSSIBILITA’ DI SALVARSI. UN’INSEGNANTE DEL FOGGIANO, CHE AVEVA PRESTATO AL TEMPO FIDEIUSSIONE BANCARIA IN GARANZIA DELL’AZIENDA DEL MARITO, PUO’ OPPORSI.

A seguito di tempestiva e motivata istanza del debitore esecutato (difesa dall’ avv. Federica Ventorino e con l’esperta collaborazione in contenziosi bancari della SOS ILLECITI BANCARI), in rispetto e applicazione alla pronuncia della SS.UU. n. 9479/23, è stato concesso al debitore la possibilità di proporre opposizione tardiva. Ciò in soli 20 gg dalla notifica del pignoramento verso terzi di somme a titolo di emolumenti a carico di un’insegnante delle scuole primarie, residente nella provincia di Foggia, dipendente statale da oltre 35 anni, che oggi ha ottenuto il congelamento della procedura esecutiva, fino alle determinazioni del G.O.

Nello specifico, il recente arresto a SS.UU. civile n. 9479/23 pubblicata il 6.04.23 ha recepito la precedente pronuncia della C.G.E. (GRANDE SEZIONE) del 17 MAGGIO 2022 sulla rilevabilità di ufficio da parte del G.E. della nullità delle clausole abusive, prevedendo la possibilità di concedere alla parte richiedente il termine di gg. 40 per proporre opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

In breve sintesi nel caso di specie,

  1. Atto di Pignoramento Verso Terzi ex art. 543p.c. notificato alla signora in data 19.04.2025.
  2. Tempestivamente, veniva depositato in data 05.05.2025 motivata ISTANZA alE. della Sezione Esecuzioni Mobiliari del competente Tribunale di Foggia, rappresentante il recente arresto a SS.UU. civile n. 9479/23 pubblicata il 6.04.23 che ha recepito la precedente pronuncia della C.G.E. (GRANDE SEZIONE) del 17 MAGGIO 2022 e dichiarato che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e che gli Stati membri sono obbligati a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Nella fattispecie de qua: Contratti di Fideiussioni.
  3. Tempestiva risposta in soli 4 gg da parte del G.E. Come si potrà autonomamente verificare dal provvedimento emesso, il G.E. concede termine per fare opposizione, bypassando anche la litania dell’instaurazione del contraddittorio, in rispetto alla giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione e della C.G.E. Grande Sezione.

Invero, il G.E. del tribunale di Foggia concede termine a parte esecutata per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, congelando al momento ogni provvedimento della procedura esecutiva intrapresa dal creditore procedente.

Giustificato e meritato sorriso è stato portato in un’altra famiglia vessata dal sistema bancario.

Si tratta di una grandissima opportunità per i debitori esecutati (che rivestano la qualità di consumatori) che non abbiano proposto opposizione a D.I. e che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. civili della Cassazione n. 9479/23 pubblicata il 6.04.23, hanno oggi la possibilità di far valere l’abusività delle clausole del contratto, determinandone la nullità, con la diretta conseguenza di congelare/bloccare la vendita dei beni immobili o l’assegnazione del credito. L’istanza, come detto, è stata depositata e discussa dinanzi al Tribunale di Foggia, sez. esecuzioni mobiliari, dall’avv. Federica Ventorino del foro di Benevento, con la collaborazione tecnica della SOS ILLECITI BANCARI, operante in tutto il territorio nazionale sempre e solo in difesa esclusiva dei cittadini, professionisti, artigiani ed imprenditori, offesi il più delle volte da atti illegittimi e giuridicamente non apprezzabili  del sistema finanziario/bancario, come il caso per cui si discorre.

L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE

Tali importanti risultati vanno divulgati in ambito nazionale, regionale e locale, allo scopo principale di tutelare i vessati ed i denuncianti che vanno spronati sempre di più a rivolgersi alle competenti sedi di giustizia a mezzo di preparati professionisti esperti in materia, per la tutela delle proprie ragioni.

Di seguito riportiamo il provvedimento del giudice:

09.05.25 provv. G.E. trib. Foggia

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo

Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
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