USURA BANCARIA: ULTERIORE BANCA TROVATA CON LE MANI NEL SACCO DAL TRIBUNALE DI CHIETI

MAGISTRATI PREPARATI E NON SEMPLICI IMPIEGATI.

IN ALLEGATO SENTENZA RELATIVA AD UN “MUTUO IPOTECARIO” DI € 200.000,00. ECCEPITA L’USURARIETA’ DELLE CLAUSOLE PATTIZIE, VERIFICATE DAL “CTU”, CON LA CONSEGUENZA DELL’AZZERAMENTO DI OGNI INTERESSE STANTE LA GRATUITA’ DEL MUTUO EX ART. 1815 comma 2 c.c. E DELLA CONDANNA DELLA BANCA ALLA RESTITUZIONE DELLA MAGGIOR SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA NEL CORSO DEL RAPPORTO PARI AD   € 56.616,80.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa sentenza è senza dubbio il fatto che l’istituto di credito è stato condannato per una condotta ben lontana dai criteri di “correttezza, lealtà e trasparenza” che invece dovrebbero essere alla base del rapporto fra la banca e il cliente”. Un fatto grave nel momento in cui la fiducia degli italiani verso il sistema bancario vacilla.

NEL MERITO:

usando una metafora matematica: CAMBIANDO GLI ORDINI DEI FATTORI IL RISULTATO NON CAMBIA.

INVERO, L’ODIERNO CASO TRATTATO DAL TRIBUNALE DI CHIETI E’IDENTICO A TANTI ALTRI CASI NAZIONALI.

TRIBUNALE DI CHIETI

SU UN PRESTITO “IPOTECARIO” DI € 200.000,00, LA BANCA, OLTRE AL SUO NORMALE GUADAGNO, FA INGIUSTI ED ILLECITI PROFITTI DI ALTRO “30%”, ASCRIVENDOSI CON CONDOTTE CENSURABILI ED ILLEGITTIMI RICAVI PER “€ 56.616,80”, COME CERTIFICATO DAL TRIBUNALE ABRUZZESE NELLA SENTENZA 122/17 PUBBLICATA IL 27.02.2017.

OSSERVAZIONI

TUTTO QUESTO VIENE DELINQUENZIALMENTE POSTO IN ESSERE DA ORGANI ISTITUZIONALI, QUALI SONO LE BANCHE, CON L’AUSILIO DI COMPIACENTI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE (CASSAZIONE 46669\12), GETTANDO SUL LASTRICO L’ONESTO CORRENTISTA IN STATO DI BISOGNO.

PER L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO, COME CHIARITO DA UNA INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA SU DELEGA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MATERA, VIENE “MANIPOLATO” E BYPASSATO.

SI RIPORTANO ALCUNI PASSAGGI D’INDAGINE DELLA GDF

CAttura3

Cattura2

IN RISPOSTA DI CIO’, SI E’ ESPRESSA NEL 2012 LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA 46669\12.

(…..) il quale sancisce che la responsabilità dei tassi soglia è da attribuirsi al Direttore Generale (pag. 22 sentenza 46669\11 SC di Cass.)

Cattura1

MESSAGGIO ALLE SEDI COMPETENTI:

SI SPERA CHE LA GIUSTIZIA PENALE “TUTTA”, NESSUNA ESCLUSA, CON TALI IMPORTANTI PRONUNCE INTERVENGA DURAMENTE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE, IN TUTELA DEL CITTADINO, IMPRENDITORE, ARTIGIANO, PROFESSIONISTA E DI TANTI, TANTI ALTRI, VESSATI, SFRUTTATI E STROZZATI. PALESANDO, OLTRE AI REATI DI “USURA” ED EVIDENTE “MANIPOLAZIONE DEI SOFTWARE”, UN COMPORTAMENTO IN LINEA CON “L’ESTORSIONE” (CASSAZIONE 48733\12) IN CAPO A “SPREGIUDICATI DIRIGENTI BANCARI” AVENTI “CARICHE SPECIFICHE”.

La sentenza a cui si fa riferimento è raggiungibile al seguente link:  Sentenza tribunale di Chieti

cropped-SOS_Piccolo.png

Orazio Marchetti

Cell. 348/2101778

e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com

website: www.sosillecitibancari.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code