IN FAVORE DELLE VITTIME DI USURA/ESTORSIONI, COME PREVISTO DAL NUOVO CO. 1 DELL’ART. 20 LEGGE 44/99, IN ORDINE ALLA NUOVA LEGGE N. 132\18 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018.
PRIMA INTEGRAZIONE IN ITALIA, RELATIVA ALLA LEGGE N. 132/18, OTTENUTA DALLA SOS ILLECITI BANCARI,
COME DISPOSTO IN DATA 6.02.2019 DAL SOSTITUTO PROCURATORE COMPETENTE, IN FORZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI CONCESSO IN DATA 29.10.2018 DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO.
IL FATTO IN BREVE
Brillante disposizione emessa dalla nominata Procura grazie all’attività posta in essere dalla SOS ILLECITI BANCARI, riguardante la novella legislativa al co. 1 dell’art. 20 legge 44/99 del 6.02.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38-bis d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge n. 132 il primo dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018 contenente disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell’usura, apportando diverse novità alla legge 23 febbraio 1999 n. 44, in coerenza con i principi che hanno ispirato le recenti modifiche del legislatore al disposto normativo in questione.
LA NUOVA LEGGE COSI’ RECITA
Quello che nel caso di specie più interessa, risiede nel capitolo f ) dell’art. 38-bis d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, così annunciante:
- …OMISSIS…all’articolo 20, al comma 1, le parole <<trecento giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati>>…OMISSIS (Pagina 157 G. U.).
Clicca questo link per visualizzare la disposizione della procura: Sospensione da 300 gg a 2 anni
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