USURA BANCARIA: GIP molto preparato e competente emette imputazione coatta nei confronti dei responsabili di tre istituti di credito

IL FATTO

Un imprenditore di Benevento, fortemente vessato da tre istituti di credito, ha ottenuto un grande risultato con il supporto anche della SOS ILLECITI BANCARI e la collaborazione legale dello studio de Longis Sr / Avv. Federica Ventorino.

Il consulente di fiducia della Procura, depositava in data 20/01/2015 elaborati peritali, riguardanti tre istituti di credito, attestanti superamento del tasso soglia usura per tutte e tre le banche. Il PM, ritenendo non sussistente il reato soggettivo/dolo, emetteva (dopo due anni), nel luglio 2017, richiesta di archiviazione al GIP. Quest’ultimo rimetteva gli atti alla procura ritenendo il contrario.

All’ultima Camera di Consiglio del 10/03/2021, il GIP, rilevato che l’ennesima richiesta di archiviazione formulata dal PM non poteva essere accolta, giacché dall’incarto processuale, deve ritenersi compiutamente integrata l’ipotesi di reato contestata – artt. 644 c.p. – dispone l’imputazione coatta nei confronti dei responsabili rilevati dalla Procura in merito ai tre istituti di credito indagati.

La Procura aveva proposto la richiesta di archiviazione, nonostante il consulente di fiducia del PM accertava il reato di usura oggettiva e soggettiva, per tutti i rapporti intrattenuti con le tre banche risultanti, come detto, tutti, oltre i limiti legislativamente consentiti, quindi, abusivi. Di contro, il PM, riteneva che non vi fosse il reato soggettivo / dolo.

Tutti i rapporti, opposti dalla parte offesa davanti al GIP, con l’ausilio e competenza della SOS ILLECITI BANCARI, nonché dello studio de Longis Sr / Avv. Federica Ventorino i quali hanno fortemente sostenuto che la soggettività / dolo è un problema del DIBATTIMENTO non certo della Procura e tantomeno dell’ufficio GIP, essendogli inibito. Così, come, è stato chiarito anche dalla Massima Magistratura penale con sentenza n. 42764 del 23/10/2015.

Per la Suprema Corte, quando gli elementi acquisiti in sede istruttoria risultino insufficienti o contraddittori, deve emettere il non luogo a procedere solo se i predetti elementi risultino comunque inidonei a sostenere l’accusa; ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p..

Il GIP / GUP “deve valutare solo sotto il profilo processuale….. non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio….. essendogli “inibito”  il  proscioglimento  in  tutti  i  casi in cui le fonti di prova si presentino a soluzioni alternative aperte o comunque ad essere diversamente valutate(Punto 4 Cass. Pen. 42764/15).

Pertanto, nelle vie brevi, i Giudici di legittimità con la sentenza 42764/15 sanciscono che la competenza della trattazione dell’elemento soggettivo / “DOLO”, nel merito, riguarda esclusivamente il “dibattimento”, NON certo la Procura e tantomeno l’ufficio GIP.

Alla luce delle fondate eccezioni rappresentate in opposizione, il GIP disattende la richiesta, ordinando e disponendo al Pubblico Ministero, l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei responsabili degli istituti di credito indagati.

È sommessamente doveroso fare i complimenti a tutti i partecipanti di tale brillante esito, destinando una più riguardevole attenzione al firmatario GIP, che con il suo indiscusso approfondimento / studio del fascicolo oltre che della convincente opposizione e della giurisprudenza di merito, emette tale provvedimento, in onore di giustizia.

Clicca questo link per visualizzare l’imputazione coatta: Imputazione coatta GIP, del Tribunale di Benevento

Clicca qui per visualizzare l’articolo pubblicato da Ottopagine: Articolo Ottopagine.it del 01/04/2021

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
pec: orazio.marchetti@pec.it
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