Usura bancaria: giudice preparato del Tribunale di Benevento emette pregevole sentenza a cui uniformarsi

IN BREVE SINTESI

Il Giudice, giustamente nega che un conto corrente ipotecario possa sempre essere assimilato ad un mutuo in quanto non vi è certezza che la somma “messa a disposizione” sia stata poi prelevata e per intero.

L’esecuzione forzata non può aver luogo poiché il titolo scaturente da un contratto di apercredito ipotecaria non indica un credito certo liquido ed esigibile come, invece, sarebbe stato nel caso di un mutuo.

A dimostrazione di quanto rappresentato, si riporta integralmente una parte della sentenza:

ESTRATTO DELLA SENTENZA

……omissis……

Ciò posto va osservato che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, fondato, tra gli altri, su un atto ricevuto da notaio.

Nel caso in esame il titolo esecutivo richiamato in precetto è il contratto denominato “apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria, il quale prevede, a differenza del mutuo, non l’erogazione, ma solo la messa a disposizione della somma di euro 300.000,00 decrescente nel tempo e con termine del 31.12.2020.

Nel caso in cui la parte si avvalga dell’intera somma affidata, il contratto prevede una rateizzazione con l’applicazione di un tasso di interessi determinato in ragione dell’Euribor a sei mesi. maggiorato di 2 punti percentuali (art. 4 del contratto); mentre, per il caso di mora del debitore, l’art. 5 del contralto prevede un tasso di mora “nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di tre punti in ragione di anno”.

Dall’atto notarile azionato con precetto non risulta, dunque, se il correntista abbia usufruito in tutto o in parte della linea di credito, né il tempo dei singoli prelievi e dei versamenti restitutori o ripristinatori eseguiti, né il calcolo degli interessi, delle commissioni e delle spese addebitati dalla banca sul conto corrente. La situazione è quindi ben diversa dal mutuo ipotecario, dal cui rogito notarile emerge come certa la somma erogata dalla banca al cliente e spetta al mutuatario provare di aver estinto in tutto o in parte il debito.

……omissis……

Clicca questo link per visualizzare la sentenza: Sent. Giudice Cusani Trib. (BN)

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

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Orazio Marchetti
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