PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA: SOSPENDE TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE AD UNA SOCIETA’ LOCALE, IN APPLICAZIONE DELLA “SOSPENSIONE DEI TERMINI EX ART. 20 LEGGE 44/99”.

CONSIDERAZIONI PREVENTIVE DI MERITO E OPPORTUNO RICONOSCIMENTO

Come noto, la provincia per cui si discorre, emittente del provvedimento di Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99, risulta essere fra le prime in Italia per tasso di criminalità, ragion per cui, aver affrontato la tematica delle tutele previste per i denuncianti di USURA / ESTORSIONE, in tale contesto, non è stato per niente facile da parte della delegata autorizzata SOS ILLECITI BANCARI, in forza del fatto di essere fortemente ben a conoscenza  (in tale merito) di gran parte di altre Procure nazionali. Ebbene, la doverosa perplessità iniziale persistente nei vari passaggi di numerose istanze sia alla competente Prefettura e sia alla procedente Procura della Repubblica di Foggia, sono andate man mano attenuandosi iniziando già dalla prima fase che si svolge presso le Prefetture, caricando le posizioni delle parti offese e la richiesta di tutele e accesso al fondo con il metodo SANA, nel sistema informatico del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Anti-Usura, con sede in via Balbo – 00184 – ROMA – . Siffatta procedura, per il caso di specie, è stata svolta dall’ufficio dell’ Area 1 della Prefettura di Foggia, in maniera esemplare nei termini stabiliti dalla norma posti in giorni 5, procedendo all’invio della giusta informativa al Sostituto Procuratore intestatario del procedimento penale per cui vi è stata richiesta di Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99. Di seguito a ciò, il procedente Pubblico Ministero dopo due giorni dal ricevimento dell’istanza da parte degli esponenti denuncianti, risponde negativamente alla domanda in ordine al fatto che il procedimento penale interessato è ancora nella fase delle indagini preliminari. In pronta risposta, la SOS ILLECITI BANCARI, a tal riguardo dopo qualche giorno, deposita in Procura ulteriori chiarimenti fondati da Giurisprudenza di Cassazione a SS.UU. e Corte Costituzionale, prontamente recepiti dal Sostituto Procuratore incaricato della nominata Procura della Repubblica di Foggia, che con qualificata attenzione e celerità dedicata al caso – nei 7 giorni previsti dal legislatore – emette il provvedimento favorevole alla Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99, in favore delle coraggiose denuncianti parti offese.

IL FATTO IN BREVE

Il giudice dell’esecuzione sospende, tutte le procedure esecutive, immobiliari e non, in ottemperanza del Provvedimento Favorevole di  “Sospensione dei Termini ex art. 20 legge 44/99”, emesso in data 14.04.2021 con Rettifica ed Integrazione del 23.04.2021, dal procedente Pubblico Ministero, seguito  richiesta con giuste istanze curate dalla SOS ILLECITI BANCARI.

LA STORIA DELLA VICENDA

Nel settembre 2020, la società in questione, assistita dalla SOS ILLECITI BANCARI,  seguito verifica  dei rapporti intrattenuti con noto istituto di credito nazionale e delle relative fideiussioni prestate, risultati alla verifica entrambi in usura, procedendo all’esposto. Di seguito, poi, in prima istanza datata 20.03.2021, si avanza richiesta di accesso ai benefici di cui alla L. 108/96 e dei provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive come previsto dall’ Art. 20 della L. 44/99. Come detto, il procedente P.M. rigetta la richiesta in data 23.03.2021, causa della mancanza di informazioni circa l’esito degli accertamenti disposti. In data 09.04.2021, la SOS ILLECITI BANCARI in rappresentanza delle parti offese, impugna il parere del PM con giurisprudenza di Cassazione a SS.UU. ed il Tribunale delle leggi (Corte Costituzionale), per giusti acclarati motivi. In data 14.04.2021 e 23.04.2021 con ulteriore Rettifica e Integrazione, il procedente sostituto procuratore della nominata Procura di Foggia, (che si ringrazia per la massima professionalità, qualificata attenzione e la celerità dedicata al caso), procede, emettendo il provvedimento di sospensione dei termini di cui all’art. 20 della legge 44/99, bloccando tutte le procedure esecutive a carico delle parti offese. Il G.E. in data 16.04.2021, prendendo atto del provvedimento, emette a sua volta la sospensione definitiva delle pendenti esecuzioni.

L’IMPORTANZA DI QUESTA SOSPENSIONE

La vicenda è di notevole importanza perché l’istituto di credito sta procedendo con vendite forzate e pignoramenti del quinto dello stipendio,  di valore pari a circa quindici volte l’ammontare del PRESUNTO debito residuo che la società aveva in sospeso come da esclusive richieste usuraie della banca. Tutto ciò, si stava mettendo in atto già dal 2010 con il fallimento della società. Quest’ultima era capitalizzata con immobili di proprietà, per circa 5 volte il presunto debito proveniente da mutuo / fideiussioni, che alla prima verifica di perizie econometriche, sono risultate altamente USURAIE già alla stipula, con particolare riferimento alle garanzie prestate. Ma vi è  più. La banca in esame, non si è accontentata di vendere i beni della società che già coprivano di gran lunga il debito presunto, infatti, ha con estrema ferocia attaccato anche tutti i fideiussori per un valore 15 volte l’illecito credito, attivando, di conseguenza, condotte penalmente rilevanti di cui all’art. 644 c.p., per la netta sproporzione tra prestazione e controprestazione, così come sancito da giurisprudenza di Cassazione penale con la sentenza n. 45982/2017. Questo caso dimostra, ancora una volta, come il potere degli istituti finanziari, cavalcando l’onda della crisi in cui numerose aziende gravitano ai nostri giorni, possa in breve tempo annientare quanto di meglio e con fatica i cittadini hanno costruito nel corso di anni di duro lavoro. È assolutamente fondamentale, quindi, come da prassi della SOS ILLECITI BANCARI, che tali casi siano seguiti da persone/organizzazioni che guidino la procedura con onestà e professionalità riportando la discussione su argomentazioni oggettive che restituiscano la giusta dignità ai cittadini ed alle aziende in difficoltà.

L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE

Tali importanti risultati vanno divulgati in ambito nazionale, regionale e locale, soprattutto nelle aree ad alto tasso criminoso, allo scopo principale di tutelare i vessati ed i denuncianti che vanno spronati sempre di più al fine di rivolgersi alle competenti sedi di giustizia, in tutele delle proprie ragioni, così come previsto dalla attenta Corte Costituzionale nella sentenza 192/2014 che così annuncia a tal riguardo a pagina 27 : Omissis…. Si ricorda, al riguardo, che – come aveva già notato Cass. 1496 del 2007 e come ha ribadito più di recente Cass. 7740 del 2016 – l’intera normativa ex art. 20 L. 44 del 1999 mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all’erogazione di provvidenze, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare in pejus le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonché a seguito di atti messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio …Omissis (Corte Costituzionale Sentenza n. 192/2014)

Tale novella, come tante altre di ugual importanza, sono state inserite dal legislatore con la legge 3 del 2012, integrata, poi,  con ulteriori significative modifiche alla normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, approvate dall’art. 38-bis d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge in data 01 dicembre 2018 n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018, con il quale l’intento principale del legislatore risiede nel fatto di “scongiurare atti estremi” da parte dei vessati cittadini che si trovino in tali circostanze, succubi, il più delle volte, di illecite aggressioni verbali di rientro, da parte di usurai istituti di credito, così come successo in questi giorni (24 aprile 2021) nel bergamasco, pubblicato da una delle più importanti testate nazionali:

MORIRE PER L’INGIUSTIZIA

-ripreso dall’articolo del “Corriere delle Sera”, che cade ad hoc-.

In data 24 aprile 2021 il Corriere della Sera ricorda Gilberto Milesi, morto per l’incapacità della classe dirigente italiana di gestire le esecuzioni immobiliari senza umiliare le persone e distruggere il valore degli immobili. Una classe dirigente che si oppone a leggi per il recupero del credito più europee, più civili, più rispettose della persona di quelle attuali. «Imperdibile», «introvabile». E non bastassero gli aggettivi, una striscia di punti esclamativi accompagna la descrizione della villa in vendita in via Don Santo Carminati, a Sorisole: due appartamenti e un magazzino con area esterna, «ideale per attività». Esattamente. Negli anni ‘60 Renato Milesi l’aveva costruita, oltre che per viverci, per la sua impresa edile, ereditata poi dai 4 figli. Sull’annuncio dell’agenzia immobiliare c’è finita dopo 11 anni di aste. Alla ventiduesima è stata battuta a 115 mila euro, un decimo del milione periziato dalla banca, che l’aveva fatta pignorare, mentre ora è in vendita a 400 mila.

Giovanni e Demetrio Milesi, 55 a 46 anni, riemergono dai cantieri di Caravaggio e Canzo (Como) alle 18.30, ancora con la polvere addosso. Lavorano come dipendenti per un’azienda di Albano, ora. L’impresa fondata dal padre non esiste più. Il «calvario», come lo chiama Giovanni, inizia nel 2002 quando, «per dare forza all’impresa», accendono un mutuo da 180 mila euro alla Bcc di Sorisole. A garanzia mette l’immobile di famiglia, dove sono nati e cresciuti: «Il perito della banca l’aveva stimato un milione di euro», è scritto, documenta Giovanni.

L’imprevisto è il mancato pagamento di un cliente, «una cifra importante, 700 mila euro — racconta Milesi —. Ottenerli è stato impossibile. Siamo andati in difficoltà di liquidità e abbiamo saltato il pagamento di due rate». Erano 2.600 euro in tutto. «La banca ci ha bloccato i conti e non ho nemmeno più potuto controllare che cosa avevo pagato e cosa no. Solo 3 anni dopo, a forza di supplicare, ho scoperto che quelle due rate le avevo pagate 60 giorni dopo e ho versato anche le successive. Il problema era il ritardo. Mi sono fermato quando ho capito che la banca voleva procedere con l’asta e ho iniziato ad avere paura». Si è rivolto al tribunale. «Ho chiesto la conversione del pignoramento immobiliare, che prevede il deposito di un quinto del valore, 30 mila euro che sarei stato disposto a versare subito, ma per il giudice ero in ritardo». L’istanza è stata respinta.

«Non c’è stato più niente da fare. Dopo 11 anni e 22 aste, nel 2016 la casa è stata aggiudicata a 115 mila euro. Per me è assurdo. Un giudice non dovrebbe vendere sotto una certa soglia, così non soddisfa nessun creditore». E il debitore rischia di rimanere tale. «Tolti gli interessi e le spese del tribunale, la banca mi chiede ancora 117 mila euro. Io mi rifiuto. C’è in corso una causa, perché penso di avere già dato abbastanza. Ci ho rimesso l’immobile che valeva un milione, ho pagato quasi la metà del mutuo, versando 38 mila euro quando la procedura era già stata avviata. E ho perso mio fratello».

Gilberto è morto l’11 marzo a 49 anni: «Ci ha macinato tanto e non era stato più lo stesso, dietro c’era la sofferenza». 

https://bergamo.corriere.it/…/05-bergamo-areiicorriere…

Dietro tale sofferenza, ci sono tantissime ulteriori vittime che hanno perso la vita negli ultimi 10 anni, per le stesse medesime ragioni di GILBERTO. Ecco il motivo per il quale si ritiene indispensabile dare voce a tali strane, dubitose ed il più delle volte perfettamente occulte, illecite attività bancarie, divulgandone ad un vasto raggio, in ambito locale, regionale e nazionale con i più opportuni strumenti disponibili: dalla carta stampata, social, televisioni ed altro. Al fine di cercare di diffondere le loro censurabili stranezze, esercitate sempre in danno del cittadino, cercando di portare sulla giusta strada ogni singolo caso che si trova nelle stesse medesime condizioni del caso di specie, informando ed inculcando loro che un rimedio lo si trova sempre o quantomeno ci si prova, scongiurando sempre e comunque l’impossibile. Come nel caso della società per cui si discorre della provincia di Foggia che dopo circa 10 anni dell’ingiusto fallimento della propria azienda con relative esecuzioni e vendite giudiziarie, oggi con tale provvedimento di sospensione, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica di Foggia, hanno la possibilità, se verranno confermati dalle indagini preliminari in corso i reati esposti, potranno far valere le proprie ragioni nelle sedi di giustizia penale, per le eventuali condotte sanzionabili, emergenti da parte dei responsabili dell’istituto di credito in questione al vaglio, come detto,  delle autorità giudiziarie.

Clicca questo link per visualizzare la disposizione del Giudice delle esecuzioni immobiliari:

Sospensione giudice esecuzioni immobiliari

oppure clicca questo link per visualizzare il decreto di Sospensione dei Termini ex Art. 20 L. 44-99:

Sospensione dei termini

ULTIMI RISVOLTI DELLA VICENDA (01/06/2021):

Vedi la risposta della Banca d’Italia cliccando qui

Risposta Bankitalia

Vedi la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sospende l’atto di pignoramento seguito provvedimento favorevole alla Sospensione dei Termini ex Art. 20 L. 44-99 cliccando qui

Risposta R.T.L. di Foggia

Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.

SOS_Piccolo
Orazio Marchetti
Phone: 348-2101778
e-mail: orazio.marchetti@sosillecitibancari.com
pec: orazio.marchetti@pec.it
website: www.sosillecitibancari.com
Facebook: @OrazioSOSIllecitiBancari

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