Aggiornato in data 24/06/2020 con risposte Bankitalia
IL FATTO IN BREVE
Il giudice dell’esecuzione sospende, con un anticipo di sole poche ore, un’esecuzione immobiliare che avrebbe causato ad un imprenditore della provincia di Benevento la perdita dell’immobile commerciale in cui esercita la sua attività principale arrecandogli un danno importante.
LA STORIA DELLA VICENDA
In data 05/02/2020, l’imprenditore in questione, assistito dalla SOS ILLECITI BANCARI, avanza richiesta di accesso ai benefici di cui alla L. 108/96 e dei provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive come previsto dall’ Art. 20 della L. 44/99. In prima istanza, il P.M. rigetta la richiesta a causa della mancanza di informazioni circa l’esito degli accertamenti disposti. In data 18/02/2020, la prefettura informa la procura dell’avvenuto deposito dell’istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, presupposto fondamentale per la concessione del provvedimento di sospensione dei termini richiesto. In data 28/02/2020, quindi, il sostituto procuratore, procede con l’emanazione del provvedimento di sospensione dei termini, bloccando l’imminente esecuzione immobiliare. Per concludere, in data 02/03/2020, il giudice delle esecuzioni immobiliari prende atto del provvedimento emettendo a sua volta la sospensione definitiva dell’asta immobiliare.
Aggiornamento del 24/06/2020
Tale provvedimento, dopo essere stato notificato anche alla garante Bankitalia (sede centrale di Roma) che per conoscenza coinvolgeva le filiali di competenza di Campania (Napoli) e Lombardia (Milano), ottiene dalle stesse, in data 04 ed 08 Giugno 2020 le seguenti risposte:
RISPOSTA BANKITALIA DEL 4 GIUGNO 2020
RISPOSTA BANKITALIA DELL’8 GIUGNO 2020
L’IMPORTANZA DI QUESTA SOSPENSIONE
Come riportato anche nell’articolo del quotidiano online locale Ottopagine (puoi consultarlo cliccando qui Articolo Ottopagine.it) la vicenda è di notevole importanza perché l’istituto di credito stava procedendo con una vendita forzata di un immobile di valore pari a circa quindici volte l’ammontare del debito residuo che l’imprenditore aveva in sospeso con la banca e questo sarebbe avvenuto in pochissime ore aggravando notevolmente la posizione dell’imprenditore nei confronti dell’istituto di credito e compromettendo anche la sua consolidata attività commerciale e la sua tranquillità personale e familiare. Questo caso dimostra, ancora una volta, come il potere degli istituti finanziari, cavalcando l’onda della crisi in cui numerose aziende gravitano ai nostri giorni, possa in breve tempo annientare quanto di meglio e con fatica i cittadini hanno costruito nel corso di anni di duro lavoro. E’ assolutamente fondamentale, quindi, come da prassi della SOS ILLECITI BANCARI, che tali casi siano seguiti da persone/organizzazioni che guidino la procedura con onestà e professionalità riportando la discussione su argomentazioni oggettive che restituiscano la giusta dignità ai cittadini ed alle aziende in difficoltà.
Clicca questo link per visualizzare la disposizione del Giudice delle esecuzioni immobiliari:
Sospensione del Giudice dell’esecuzione
oppure clicca di questo link per visualizzare il decreto di Sospensione dei Termini ex Art. 20 L. 44-99:
Sospensione dei termini ex Art. 20 L. 44-99
Per notizie più approfondite in merito a quanto sin qui argomentato e descritto, la SOS ILLECITI BANCARI è a vostra completa disposizione ai recapiti sotto riportati.
Orazio Marchetti
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